Prot. N. 445 del 23/02/2012
IL PRESIDE
Visti gli accordi bilaterali stipulati dalla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica “Academy School” con Atenei appartenenti ai 27 Stati membri dell’Unione Europea“, ai Paesi dello Spazio Economico Europeo ed ai Paesi candidati all’adesione (Turchia), la Croazia e la Svizzera” quali nuovi paesi aderenti al programma LLP a partire dall’a.a.2011-2012;
Considerato che l’ “Academy School” ha ottenuto da parte dell’Unione Europea I’approvazione dell’Erasmus (University Charter Extended 2941O-IC-1-2007-1-IT-ERASMUS-EUCX-l);
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà che ha recepito il progetto Erasmus;
Considerato che per l’a.a. 2011/2012 I’Agenzia Nazionale LLP Italia non ha definito I’ammontare del contributo comunitario per il finanziamento delle mensilità delle borse Erasmus;
Ritenuto opportuno comunque procedere all’emanazione del Bando per I’assegnazione delle Borse Erasmus per I’a.a. 2011/2012, con riserva di precisare l’ammontare e il numero delle mensilità in data successiva all’emanazione del bando;
Considerato che la Scuola ha approvato i criteri relativi alla procedura di acquisizione e riconoscimento degli esami Erasmus;
DECRETA
Art. 1
Indizione
E’ indetta per I’a.a. 2011-2012 (con decorrenza dal 1 settembre 2011 per sincronizzare le attività didattiche della Scuola con quelle degli altri paesi dell’UE) una selezione per titoli al fine di assegnare borse di studio Erasmus finanziate dalla Commissione Europea destinate a studenti iscritti presso l’“Academy School” in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4.
Art. 2
Durata
Le borse di studio Erasmus della durata minima di tre mesi e massima di dodici, possono essere utilizzate per frequentare corsi di studio presso le Università ospitanti, sostenere i relativi esami e acquisire i relativi crediti (minimo 6 CFU per periodi di permanenza all’estero da 3 a 6 mesi/minimo 10 CFU per periodi di permanenza all’estero da 7 a 12 mesi); svolgere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea (è obbligatoria l’acquisizione di almeno 6 CFU).
Nel caso in cui il periodo di studio all’estero non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni si applicherà l’arrotondamento per difetto; nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni si applicherà I’arrotondamento per eccesso.
Art. 3
Borse
Le borse di studio consistono in contributi economici mensili da ritenersi destinati esclusivamente alle spese supplementari sostenute durante il soggiorno di studio all’estero. La graduatoria ed il numero effettivo di borse concesse sono subordinate all’approvazione del progetto di mobilità da parte dell’Agenzia Nazionale e al numero di mensilità che saranno effettivamente assegnate all’Academy School. Le destinazioni sono determinate in base alla disponibilità dei posti presso gli Atenei con i quali esistono accordi specifici nell’ambito del Programma LLP/Erasmus. L’ammontare di ciascuna mensilità sarà altresì determinato dall’Agenzia Nazionale al momento dell’ assegnazione del contributo.
A titolo informativo lo scorso anno l’importo mensile è stato fissato a euro 230,00.
E’ possibile integrare la borsa Erasmus con eventuali aiuti e prestiti nazionali oppure, ove ricorrano le condizioni, con le borse integrative bandite dall’Ente per il Diritto allo Studio (A.DI.SU).
Art. 4
Requisiti di ammissione
Sono ammessi alla selezione esclusivamente coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Studenti iscritti al corso di laurea triennale dal 2° anno in poi;
2. Media ponderata dei voti di esame non inferiore a 24/30 senza arrotondamento.
Art. 5
Studenti disabili
Per gli studenti disabili, al fine di consentire una più ampia partecipazione, saranno previste dall’Agenzia Nazionale LLP particolari condizioni finanziarie. Inoltre agli studenti disabili con un’invalidità superiore al 66% verrà assegnato un punto in più in fase di valutazione delle domande.
Art. 6
Modalità di partecipazione
Domanda diretta al Preside della Scuola entro e non oltre il 3 marzo 2012.
Art. 7
Graduatorie
Le graduatorie saranno rese pubbliche entro tre giorni dalla scadenza della presentazione delle domande presso l’albo della Scuola.
Art. 8
Assegnazione delle borse
I vincitori dovranno accettare la borsa improrogabilmente entro il 7 marzo del 2012, compilando il modello di accettazione del programma di mobilità da ritirare presso la segreteria studenti.
Con l’accettazione lo studente si impegna a sottoscrivere I’accordo finanziario entro e non oltre il 30.04.12 per le partenze del II semestre, ed entro iI 30.09.12 per le partenze del I semestre del 2013.
La mancata sottoscrizione dell’accordo finanziario entro le date succitate comporterà l’automatica rinuncia da parte del candidato.
Art. 9
Erogazione delle borse
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo (data di stipula), il Beneficiario riceverà un pre-finanziamento pari all’80% dell’ammontare complessivo del contributo di mobilità.
Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità il Beneficiario presenterà la documentazione necessaria per ottenere il pagamento dell’eventuale saldo del contributo. La Scuola avrà 45 giorni di tempo dalla consegna della documentazione finale per effettuare il pagamento del saldo o emettere la richiesta di rimborso se dovuto.
L’erogazione del contributo finale è vincolata all’acquisizione dei crediti previsti dal Learning Agreement concordato da ogni singolo studente secondo i seguente parametri:
1) acquisizione di almeno 8 CFU per gli studenti che si recano all’estero per sostenere esami per un periodo da 3 a 6 mesi;
2) acquisizione di almeno 16 CFU per gli studenti che si recano all’estero per sostenere esami per un periodo da 7 a 12 mesi;
3) acquisizione di almeno 6 CFU per gli studenti che si recano all’estero per ricerca tesi.
Art. 10
Sanzioni
GIi studenti assegnatari che dopo aver accettato la borsa ritirino la propria candidatura, salvo gravi e comprovati motivi certificati, non potranno partecipare al Bando Erasmus a.a. 2012/2013.
Art. 11
Trattamento e riservatezza dei dati
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n .196/2003, si rende noto che i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione di assegnazione del contributo che tale gestione sarà improntata a principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Il responsabile del procedimento è la Sig. Teresa Fusco.
Afragola (NA), 23/02/ 2012
Il Preside Prof.ssa Luciana Di Renzo




